art. 34 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013
Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale  adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli  atti medesimi. Per onere informativo si  intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l'art.34 del D. Lgs. 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.

Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi

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